Lo statuto
___Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 27 settembre 2010
Soci
Art. 1 – È costituita l’associazione denominata “Società Storica Alta Maremma”, d’ora in avanti denominata “Società”, con sede in Largo della Fiera 10 a Venturina (LI). Lo scopo dell’associazione è quello di diffondere la cultura storica, promuovere lo studio del patrimonio culturale riguardante il territorio dell’Alta Maremma, favorendo in special modo la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e territoriale, sia mediante la pubblicazione di fonti e studi originali, sia promuovendo conferenze, mostre ed altre manifestazioni. La Società non persegue fini di lucro; eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità culturali istituzionali.
Art. 2 – La Società si compone di soci che possono essere ordinari, sostenitori o onorari. Possono far parte della Società anche associazioni, enti e istituzioni.
Art. 3 – Sono soci ordinari coloro che, avendone fatta richiesta, sono ammessi a far parte della Società dal Consiglio direttivo. Contro le decisioni adottate dal Consiglio direttivo circa la ammissione dei soci è ammesso ricorso alla prima assemblea ordinaria successiva. La decisione dell’Assemblea al riguardo è definitiva e inappellabile.
Art. 4 – Sono soci sostenitori le associazioni, persone o enti che si impegnano a sostenere la società con particolari contributi, donazioni e/o collaborazioni. I soci sostenitori godono degli stessi diritti dei soci ordinari.
Art. 5 – I soci onorari sono scelti tra insigni cultori italiani e stranieri degli studi storici e tra le persone che si sono rese benemerite della Società. Essi sono nominati dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio e godono tutti i diritti che competono ai soci ordinari.
Art. 6 – I soci partecipano a pieno titolo alla vita della Società e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. Prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo eventuali rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito dalla Società o dalla legge. Hanno l’obbligo di versare la quota annuale di iscrizione stabilita dall’Assemblea che può prevedere importi differenziati per particolari categorie. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi ed al voto per l’approvazione o modificazione dello statuto e dei regolamenti.
Art. 7 – La qualità di socio si perde per dimissioni o decadenza. È causa di decadenza da socio il mancato pagamento della quota sociale per un triennio. I soci decaduti per questo motivo possono rientrare a far parte della Società tramite una nuova richiesta di adesione. L’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo può deliberare la decadenza nei confronti di singoli soci che si siano resi responsabili di fatti o comportamenti lesivi del decoro della Società e in contrasto con le sue finalità.
Organi
Assemblea
Art. 8 – L’Assemblea è l’organo deliberativo della Società e viene convocata dal Presidente nella data stabilita dal Consiglio direttivo, con avviso inviato, anche in forma telematica, almeno 8 giorni prima. Vi partecipano a pieno titolo i soci in regola con il pagamento della quota dell’anno in corso.
Art. 9 – L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di marzo per discutere ed approvare i bilanci e i programmi presentati dal Consiglio ed ogni altra questione posta all’ordine del giorno. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia intervenuta, anche per delega, la metà più uno dei soci in regola con i pagamenti, ed in seconda convocazione, indipendentemente dal numero dei soci presenti, e delibera a maggioranza semplice.
Art. 10 – L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci in regola con i pagamenti. La richiesta di convocazione che non contenga l’indicazione specifica dei punti da porre all’ordine del giorno è nulla.
Art. 11 – Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea sono indicati il giorno, l’ora, il luogo e gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società.
Art. 12 – I soci intervengono alle Assemblee personalmente o conferendo delega scritta ad altro socio. Nessun socio può avere più di una delega.
Art. 13 – L’Assemblea può eleggere, a maggioranza assoluta dei presenti, tra i soci onorari, il Presidente onorario della Società.
Consiglio direttivo e Presidente
Art. 14 – Il Consiglio direttivo, organo esecutivo della Società, è eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice dei presenti, anche per delega, con votazione segreta.
Art. 15 – Il Consiglio direttivo si compone di un numero di membri compreso tra 5 e 9, eletti dall’Assemblea. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente nomina tra i Consiglieri il Vicepresidente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di impedimento.
Art. 16 – Il Presidente rappresenta legalmente la Società di fronte ai terzi e la obbliga nei limiti delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea. Al presidente spetta di:
a) Convocare e presiedere l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, dirigendone i lavori;
b) Proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea e formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio direttivo;
c) Prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Società in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
d) Attribuire, in accordo con il Consiglio direttivo, incarichi specifici, delegando compiti particolari ai componenti del Consiglio stesso ed ai soci competenti in materia.
Art. 17 – Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le decisioni adottate dal Consiglio sono documentate dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 18 – Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono tutti rieleggibili.
Art. 19 – . È facoltà del Consiglio demandare, a consiglieri o a soci, l’espletamento di particolari compiti e funzioni. La Società può costituire commissioni di studio aperte anche ai non soci, particolarmente competenti, per gli specifici compiti ad esse affidati.
Art. 20 – Il Consiglio direttivo cura le pubblicazioni della Società, fissa le norme editoriali, anche attraverso la designazione di comitati di redazione, e le modalità di collaborazione alle pubblicazioni stesse, anche tramite appositi regolamenti.
Art. 21 – Il Consiglio provvede all’ordinaria gestione della Società sulla base delle direttive generali dell’Assemblea. Ad esso spetta, in particolare:
a) presentare i programmi per l’attuazione degli scopi statutari;
b) presentare all’Assemblea il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo degli esercizi annuali per l’approvazione;
c) mettere ad esecuzione le delibere dell’Assemblea;
d) deliberare su quant’altro necessario al normale funzionamento della Società che non sia, per legge o per Statuto, demandato alla competenza dell’Assemblea;
e) accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione.
Art. 22 – La Società può dotarsi di uno o più comitati scientifici nominati dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo al fine di esprimere pareri e valutazioni su progetti e sulle principali attività della Società.
Art. 23 – Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo l’eventuale rimborso delle spese vive, effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di funzioni inerenti la carica ricoperta.
Patrimonio
Art. 24 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) Dalle quote sociali;
b) Da contributi o sovvenzioni di soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione di obbiettivi conformi agli scopi della Società;
c) Dai beni mobili e immobili acquisiti;
d) Da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dalla Società.
Art. 25 – Gli avanzi di bilancio non possono essere divisi tra i soci, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità della Società.
Revisore dei conti
Art. 26 – Il Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea dei soci, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato. Egli esplica le proprie funzioni secondo le norme contenute nel Codice civile e può partecipare alle riunioni dell’Assemblea.
Scioglimento e norme finali
Art. 27 – Lo scioglimento della Società è deliberato dall’Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta dei componenti. Il patrimonio residuo dovrà essere destinato a progetti, enti, associazioni con finalità simili a quelle della Società. In caso di scioglimento della Società i verbali e la documentazione societaria devono essere trasmessi ad istituzione da individuare a cura dell’Assemblea dei soci.
Art. 28 – Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio al Codice civile e alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.
Ai sensi del presente statuto la Società gode delle agevolazioni fiscali dall’art. 148 del d.p.r. 917/86 e dell’art. 4 del d.p.r. 633/72 e di quanto previsto dalla legge 266/91.
Soci
Art. 1 – È costituita l’associazione denominata “Società Storica Alta Maremma”, d’ora in avanti denominata “Società”, con sede in Largo della Fiera 10 a Venturina (LI). Lo scopo dell’associazione è quello di diffondere la cultura storica, promuovere lo studio del patrimonio culturale riguardante il territorio dell’Alta Maremma, favorendo in special modo la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e territoriale, sia mediante la pubblicazione di fonti e studi originali, sia promuovendo conferenze, mostre ed altre manifestazioni. La Società non persegue fini di lucro; eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità culturali istituzionali.
Art. 2 – La Società si compone di soci che possono essere ordinari, sostenitori o onorari. Possono far parte della Società anche associazioni, enti e istituzioni.
Art. 3 – Sono soci ordinari coloro che, avendone fatta richiesta, sono ammessi a far parte della Società dal Consiglio direttivo. Contro le decisioni adottate dal Consiglio direttivo circa la ammissione dei soci è ammesso ricorso alla prima assemblea ordinaria successiva. La decisione dell’Assemblea al riguardo è definitiva e inappellabile.
Art. 4 – Sono soci sostenitori le associazioni, persone o enti che si impegnano a sostenere la società con particolari contributi, donazioni e/o collaborazioni. I soci sostenitori godono degli stessi diritti dei soci ordinari.
Art. 5 – I soci onorari sono scelti tra insigni cultori italiani e stranieri degli studi storici e tra le persone che si sono rese benemerite della Società. Essi sono nominati dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio e godono tutti i diritti che competono ai soci ordinari.
Art. 6 – I soci partecipano a pieno titolo alla vita della Società e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. Prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo eventuali rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito dalla Società o dalla legge. Hanno l’obbligo di versare la quota annuale di iscrizione stabilita dall’Assemblea che può prevedere importi differenziati per particolari categorie. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi ed al voto per l’approvazione o modificazione dello statuto e dei regolamenti.
Art. 7 – La qualità di socio si perde per dimissioni o decadenza. È causa di decadenza da socio il mancato pagamento della quota sociale per un triennio. I soci decaduti per questo motivo possono rientrare a far parte della Società tramite una nuova richiesta di adesione. L’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo può deliberare la decadenza nei confronti di singoli soci che si siano resi responsabili di fatti o comportamenti lesivi del decoro della Società e in contrasto con le sue finalità.
Organi
Assemblea
Art. 8 – L’Assemblea è l’organo deliberativo della Società e viene convocata dal Presidente nella data stabilita dal Consiglio direttivo, con avviso inviato, anche in forma telematica, almeno 8 giorni prima. Vi partecipano a pieno titolo i soci in regola con il pagamento della quota dell’anno in corso.
Art. 9 – L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di marzo per discutere ed approvare i bilanci e i programmi presentati dal Consiglio ed ogni altra questione posta all’ordine del giorno. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia intervenuta, anche per delega, la metà più uno dei soci in regola con i pagamenti, ed in seconda convocazione, indipendentemente dal numero dei soci presenti, e delibera a maggioranza semplice.
Art. 10 – L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci in regola con i pagamenti. La richiesta di convocazione che non contenga l’indicazione specifica dei punti da porre all’ordine del giorno è nulla.
Art. 11 – Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea sono indicati il giorno, l’ora, il luogo e gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società.
Art. 12 – I soci intervengono alle Assemblee personalmente o conferendo delega scritta ad altro socio. Nessun socio può avere più di una delega.
Art. 13 – L’Assemblea può eleggere, a maggioranza assoluta dei presenti, tra i soci onorari, il Presidente onorario della Società.
Consiglio direttivo e Presidente
Art. 14 – Il Consiglio direttivo, organo esecutivo della Società, è eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice dei presenti, anche per delega, con votazione segreta.
Art. 15 – Il Consiglio direttivo si compone di un numero di membri compreso tra 5 e 9, eletti dall’Assemblea. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente nomina tra i Consiglieri il Vicepresidente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di impedimento.
Art. 16 – Il Presidente rappresenta legalmente la Società di fronte ai terzi e la obbliga nei limiti delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea. Al presidente spetta di:
a) Convocare e presiedere l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, dirigendone i lavori;
b) Proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea e formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio direttivo;
c) Prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Società in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
d) Attribuire, in accordo con il Consiglio direttivo, incarichi specifici, delegando compiti particolari ai componenti del Consiglio stesso ed ai soci competenti in materia.
Art. 17 – Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le decisioni adottate dal Consiglio sono documentate dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 18 – Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono tutti rieleggibili.
Art. 19 – . È facoltà del Consiglio demandare, a consiglieri o a soci, l’espletamento di particolari compiti e funzioni. La Società può costituire commissioni di studio aperte anche ai non soci, particolarmente competenti, per gli specifici compiti ad esse affidati.
Art. 20 – Il Consiglio direttivo cura le pubblicazioni della Società, fissa le norme editoriali, anche attraverso la designazione di comitati di redazione, e le modalità di collaborazione alle pubblicazioni stesse, anche tramite appositi regolamenti.
Art. 21 – Il Consiglio provvede all’ordinaria gestione della Società sulla base delle direttive generali dell’Assemblea. Ad esso spetta, in particolare:
a) presentare i programmi per l’attuazione degli scopi statutari;
b) presentare all’Assemblea il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo degli esercizi annuali per l’approvazione;
c) mettere ad esecuzione le delibere dell’Assemblea;
d) deliberare su quant’altro necessario al normale funzionamento della Società che non sia, per legge o per Statuto, demandato alla competenza dell’Assemblea;
e) accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione.
Art. 22 – La Società può dotarsi di uno o più comitati scientifici nominati dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo al fine di esprimere pareri e valutazioni su progetti e sulle principali attività della Società.
Art. 23 – Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo l’eventuale rimborso delle spese vive, effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di funzioni inerenti la carica ricoperta.
Patrimonio
Art. 24 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) Dalle quote sociali;
b) Da contributi o sovvenzioni di soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione di obbiettivi conformi agli scopi della Società;
c) Dai beni mobili e immobili acquisiti;
d) Da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dalla Società.
Art. 25 – Gli avanzi di bilancio non possono essere divisi tra i soci, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità della Società.
Revisore dei conti
Art. 26 – Il Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea dei soci, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato. Egli esplica le proprie funzioni secondo le norme contenute nel Codice civile e può partecipare alle riunioni dell’Assemblea.
Scioglimento e norme finali
Art. 27 – Lo scioglimento della Società è deliberato dall’Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta dei componenti. Il patrimonio residuo dovrà essere destinato a progetti, enti, associazioni con finalità simili a quelle della Società. In caso di scioglimento della Società i verbali e la documentazione societaria devono essere trasmessi ad istituzione da individuare a cura dell’Assemblea dei soci.
Art. 28 – Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio al Codice civile e alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.
Ai sensi del presente statuto la Società gode delle agevolazioni fiscali dall’art. 148 del d.p.r. 917/86 e dell’art. 4 del d.p.r. 633/72 e di quanto previsto dalla legge 266/91.